Art. 29.
(Norma transitoria in materia di organi delle comunità montane).

      1. Fino all'approvazione degli statuti delle comunità montane, per la formazione degli organi, di cui all'articolo 6, comma 4, si applicano le seguenti procedure e modalità:

          a) il presidente è eletto, a maggioranza semplice, dai consiglieri dei comuni della comunità montana, mediante votazione

 

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segreta, da tenere in sedute contestuali dei consigli comunali, convocati con preavviso di almeno dieci giorni, in un orario predeterminato nel corso della stessa giornata. Si procede allo spoglio delle schede alla presenza dei consiglieri comunali che hanno partecipato alla votazione dopo l'orario fissato per la conclusione delle operazioni di voto. La data e l'ora, iniziale e finale, delle votazioni in tutti i consigli comunali sono stabilite dal sindaco del comune di minori dimensioni demografiche. In caso di inadempienza, interviene con decisione sostitutiva la regione, dopo aver sentito l'organo consultivo, ove istituito, previsto dal quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione;

          b) la giunta esecutiva della comunità montana è composta da non più di sette membri, scelti tra i sindaci in carica dei comuni appartenenti alla comunità, o loro delegati, proposti dal presidente e sottoposti al voto di fiducia dell'assemblea, alla quale spettano anche i poteri di controllo;

          c) nel caso di comunità montane costituite da non più di sette e da non meno di quattro comuni, la giunta esecutiva è formata da tre sindaci in carica, o loro delegati, scelti con le modalità di cui alla lettera b).