1. Fino all'approvazione degli statuti delle comunità montane, per la formazione degli organi, di cui all'articolo 6, comma 4, si applicano le seguenti procedure e modalità:
a) il presidente è eletto, a maggioranza semplice, dai consiglieri dei comuni della comunità montana, mediante votazione
b) la giunta esecutiva della comunità montana è composta da non più di sette membri, scelti tra i sindaci in carica dei comuni appartenenti alla comunità, o loro delegati, proposti dal presidente e sottoposti al voto di fiducia dell'assemblea, alla quale spettano anche i poteri di controllo;
c) nel caso di comunità montane costituite da non più di sette e da non meno di quattro comuni, la giunta esecutiva è formata da tre sindaci in carica, o loro delegati, scelti con le modalità di cui alla lettera b).